Calendario ETS 2019/2020 – Emission Trading System

15 OTTOBRE 2019

PAGAMENTO TARIFFA PER I TITOLARI DI UN CONTO NEL REGISTRO DELL’UNIONE

Tutti i titolari di un conto nel Registro dell’Unione sono tenuti a pagare una tariffa tra il 1 settembre e il 15 ottobre 2019.

Attento. In caso di mancato pagamento entro la data prefissata:

– il tuo conto verrà temporaneamente bloccato, fino ad avvenuto pagamento

– dovrai pagare una mora in base al numero di giorni trascorsi tra la scadenza e l’avvenuto pagamento.

Di seguito un elenco delle tariffe, diverse per ogni tipologia di conto.

Tipologia di conto Tariffa da pagare
 Conto di deposito operatore 180 € annuale
 Conto di deposito operatore aereo 180 € annuale
 Conto di deposito persona 360 € annuale
 Conto di scambio 360 € annuale
 Conto del responsabile della verifica 500 € annuale
 Conto di deposito della piattaforma esterna 1000 € annuale

Chi deve pagare la tariffa?

Devono pagare la tariffa esclusivamente:

  • conti attivi in ambito EU ETS (conti con codice EU)
  • conti che si trovino in uno dei seguenti stati: “aperto”, “bloccato”, “sospeso”, “in attesa di trasferimento”.

Sono invece esclusi dal pagamento della tariffa:

  • conti dei piccoli emettitori
  • conti degli operatori aerei che sono stati posti in stato di esclusione nell’anno in cui la tariffa deve essere versata;
  • conti di Kyoto.
  • conti aperti ma associati ad impianti con autorizzazione revocata per cessazione dell’attività o uscita dal campo di applicazione prima dell’anno 2017.
  • conti chiusi

Quali sono le modalità di pagamento?

Il pagamento deve essere effettuato, come canale preferenziale, mediante il sistema pagoPA®. Potrà essere realizzato anche tramite bonifico bancario, nonostante sia preferibile la prima modalità.

31 DICEMBRE 2019: COMUNICAZIONE CESSAZIONE PARZIALE DELL’ATTIVITA’

La cessazione parziale dell’attività si verifica quando uno dei sottoimpianti, che contribuisce all’assegnazione annuale dell’impianto per almeno il 30% o con almeno 50.000 quote, riduce il suo livello di attività – nell’anno civile – di almeno il 50% rispetto al livello di attività iniziale.

In questi casi entro il 31 dicembre 2019 è obbligatorio comunicare la cessione parziale all’Autorità compilando l’apposito modulo.

Tale comunicazione determina, a partire dall’anno successivo, una revisione del quantitativo annuo totale di quote assegnato a titolo gratuito.

31 DICEMBRE 2019: COMUNICAZIONE IN CASO DI RECUPERO DEL LIVELLO DI ATTIVITA’ SUCCESSIVAMENTE AD UNA CESSAZIONE PARZIALE

Il recupero del livello di attività successivamente ad una cessione parziale si verifica quando:

  1. Il sottoimpianto raggiunge nuovamente un livello di attività superiore del 50% rispetto al livello di attività iniziale calcolato a seguito della comunicazione dell’avvenuta cessazione parziale;
  2. Il sottoimpianto raggiunge nuovamente un livello di attività superiore del 25 % (ma inferiore al 50%) rispetto al livello di attività iniziale calcolato a seguito della comunicazione dell’avvenuta cessazione parziale.

In questi casi, seguendo le stesse modalità della comunicazione per cessione parziale, si può richiedere all’Autorità Nazionale Competente un’integrazione dell’assegnazione. Tale comunicazione deve avvenire sempre entro il 31 dicembre 2019.

31 GENNAIO 2020: PAGAMENTO IMPORTO ANNUALE DI 250 € RELATIVO AL RILASCIO DI QUOTE E COMUNICAZIONE EMISSIONI 

31 MARZO 2020: RENDICONTAZIONE ETS

Entro il 31 marzo deve essere presentata l’annuale Dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni di gas serra rilasciate nell’anno solare precedente. Il mancato rispetto delle tempistiche e l’incorrettezza delle informazioni fornite può determinare sanzioni che vanno da 2.500 a 50.000 euro.

30 APRILE 2020: RESTITUZIONE QUOTE

Entro il 30 aprile per raggiungere lo stato di conformità, i titolari di conti operatore sono tenuti alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni precedentemente dichiarate. Il mancato rispetto della scadenza comporta una sanzione pari a 100€ per ogni quota non restituita.