Efficienza Energetica: le novità introdotte dal D.lgs 73/2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73, che modifica il D.lgs 102/2014, con cui era stata recepita la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica.

Di particolare interesse le modifiche realizzate all’articolo 8 del D.lgs 102/2014 riguardante le Diagnosi Energetiche e i Sistemi di Gestione dell’Energia.

  1. Confermata l’esenzione alla realizzazione della Diagnosi Energetica per le Grandi Imprese che hanno adottato sistemi di gestione dell’Energiaconformi ISO 50001, a patto che tale sistema includa una Diagnosi Energetica in conformità all’Allegato 2.

Sono state però escluse da questa “esenzione” le Grandi Imprese dotate di schemi EMAS e di Certificazioni ISO 14001, in quanto ritenuti non rilevanti ai fini energetici.

 

  1. Le imprese energivoredevono obbligatoriamente:
  • dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi energetica;
  • o in alternativa adottare sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

Nel D.lgs 73/2020 è stato confermato quest’obbligo aggiungendo una scadenza e una sanzione:

  • Le attività sopra descritte devono essere realizzate nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, quindi entro 4 anni, dandone poi opportuna comunicazione nell’elaborato successivo.
  • La sanzione prevista per la mancata realizzazione sarà una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 €

 

  1. Introdotta una nuova sanzione per le imprese energivore e le Grandi Imprese,soggette all’obbligo di Diagnosi Energetica, che non hanno realizzato l’attività entro il 5 dicembre e che continuano a non realizzarla neanche dopo aver ricevuto la contestazione immediata del Ministero dello Sviluppo Economico. Se l’azienda, quindi, non realizza la Diagnosi Energetica neanche dopo 90 giorni dalla contestazione riceverà una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 15.000 €.

Questa sanzione si aggiunge a quelle già previste nel precedente decreto, ovvero:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 4.000 € a 40.000 € per la mancata presentazione della Diagnosi entro il termine del 5 dicembre dell’anno d’obbligo;
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 20.000 €, in caso di Diagnosi Energetica non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 8 del D.lgs 102/2014.

 

  1.  Le Grandi Imprese con consumi energetici annuali inferiori a 50 TEP sono escluse dall’obbligo di realizzare la Diagnosi Energetica.

 

Nel Decreto, inoltre, è prevista la promozione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, GSE e le Regioni, di bandi pubblici al fine di supportare le PMI nell’adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia. 

 

Ulteriori novità interessanti riguardano due tra i principali meccanismi incentivanti dell’efficienza energetica:

  1. Certificati bianchi

Il Decreto coinvolge anche il meccanismo dei Certificati Bianchi, dando la possibilità di:

  • prevedere modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici,
  • prevedere misure per incrementare i progetti presentati, ampliando, anche, le tipologie di progetti ammissibili;
  • prevedere misure volte alla semplificazione dell’accesso diretto e delle procedure di valutazione.
  1. Conto termico

Il Decreto prevede un aggiornamento del Conto Termico entro il 30 giugno 2021, con l’obiettivo di includere interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato, di ampliare la spesa a disposizione e  le tempistiche per la Pubblica Amministrazione, di promuovere interventi di installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici.

 

 

Tra le attività che le aziende energivore possono realizzare per rispettare l’obbligo introdotto post Diagnosi Energetica, c’è l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme ISO 50001.  Di cosa si tratta?

La Certificazione UNI EN ISO 50001 è una norma ad applicazione volontaria redatta allo scopo di fornire una standardizzazione internazionale in materia di gestione dell’energia, risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti.

Offre alle Organizzazioni un sistema per ottimizzare la propria efficienza nell’uso e consumo dell’energia, ridurre i costi e limitare i propri impatti sull’ambiente.

Perchè implementare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme ISO 50001?

  • Maggiore consapevolezza in merito ad Uso e Consumo di energia e Prestazione Energetica Aziendale
  • Miglioramento della Prestazione Energetica Aziendale
  • Riduzione dei costi energetici ed individuazione di opportunità di investimento proficue
  • Miglioramento di competitività, credibilità ed immagine dell’Azienda
  • Possibilità di accesso a finanziamenti ed agevolazioni
  • Miglioramento delle competenze interne all’Azienda
  • Possibilità di innescare un’innovazione di processo o nei servizi/prodotti
  • Incremento delle possibilità di sviluppo per il business dell’Azienda
  • Riduzione delle emissioni di gas climalteranti e conseguente limitazione degli impatti dell’Azienda sull’Ambiente

Per maggiori informazioni sulla Certificazione ISO 50001 e l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia clicca qui: https://www.energynet.it/servizi/certificazione-iso-5001