Gasivori: agevolazioni sulle fatture di gas

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato in data 21/12/2021 il DECRETO GASIVORI che definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1 aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle IMPRESA A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE.

Il Decreto è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio.

Spetterà a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, come accade per l’energia elettrica.

REQUISITI DI ACCESSO

Requisito 1) consumo medio di gas naturale, calcolato nel triennio n-2, n-3, n-4, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3).

Requisito 2) Operare in uno dei settori di cui all’Allegato 1 – ATECO GASIVORI

Requisito 3)

  • Avere un’intensità gasivora su VAL superiore al 20%

O, in alternativa

  • Avere un’intensità gasivora su VAL inferiore al 20% e un’intensità gasivora su fatturato superiore al 2%

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • le imprese con VAL e intensità gasivora rispetto al VAL negativi
  • le imprese in difficoltà

LIVELLI DI CONTRIBUZIONE

A decorrere dal 1 aprile 2022 le agevolazioni alle imprese gasivore sono riconosciute attraverso la rideterminazione dei corrispettivi dovuti nelle fatture di gas naturale per le componenti REIG e RETIG

I corrispettivi dovuti dalle aziende saranno rideterminati sulla base delle seguenti direttive.

a) Le imprese con indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1 e nella tabella 2, in funzione dell’intensità gasivora su VAL.

b) Le imprese con indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20% il livello di contribuzione è pari a quello indicato nella tabella 2, in funzione dell’intensità gasivora su fatturato

Tabella 1

Classe di intensità gasivora rispetto al VAL (5*)

Livello di contribuzione rispetto alle componenti

20 % ≤ Ival < 30 %

1,5 % VAL

30 % ≤ Ival < 40%

0,8 % VAL

40 % ≤ Ival < 50%

0,6 % VAL

Ival ≥ 50%

0,5 % VAL

Tabella 2

Classe di intensità gasivora rispetto al fatturato (6*)

Livello di contribuzione

Ifat < 2%

100 %

Ifat ≥ 2%

20 %

ULTERIORI ESONERI

A decorrere dal 1 gennaio 2022 l’impresa con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno di gas naturale per uso non energetico non è assoggettata al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare.

CSEA, in riferimento a ciascun anno di competenza, dà separata evidenza delle imprese con consumo di gas superiori a 1 milione di Sm3/anno per usi non energetici.

OBBLIGHI PER LE IMPRESE GASIVORE

Sono ammesse all’agevolazione le imprese che, al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014, ovvero:

Le imprese titolari di diagnosi energetica sono obbligate a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all’intervento stesso.

In sede di prima applicazione, le imprese beneficiarie possono accedere alla misura assumendosi l’impegno ad ottemperare a quanto previsto sopra nel corso dell’anno di riconoscimento del beneficio.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra l’impresa è tenuta alla restituzione del beneficio.

MODALITA’ DI ACCESSO

La CSEA costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Ai fini dell’inserimento negli Elenchi le imprese presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti.

Con propri provvedimenti ARERA definirà le tempistiche e modalità di presentazione della domanda.